Testo unicoSez. VIII

Art. 220

(Legge 17 luglio 1910, n. 491, art. 5, 2°, 3° e 4° comma).

In vigore dal 6 ago 1913
Ai privati, proprietari, alle associazioni ed a qualsiasi ente legalmente costituito, i quali intraprendano la costruzione di centri di colonizzazione agraria o di borgate rurali, ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 491, sono estese le disposizioni del precedente e le altre del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano, concernenti la concessione di mutui di favore. La somma occorrente per questi mutui sarà somministrata al Ministero d'agricoltura dalla Cassa depositi e prestiti, e non potrà eccedere un milione di lire all'anno, per 5 esercizi, a partire dal 1° luglio 1910, all'interesse non superiore al 4 per cento. La differenza tra questo interesse e quello di favore a carico dei mutuatari sarà pagata coi fondi della Cassa di colonizzazione, di cui al precedente su decreto del ministro d'agricoltura.
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(Legge 17 luglio 1910, n. 491, art. 5, 2°, 3° e 4° comma). (Art. 220 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo