Testo unicoSez. XII

Art. 225

(Legge 15 luglio 1906, n. 383, art. 6 (1° e 2° comma), art. 7 (1° e 3° comma); legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, art. 1 (1° e 2° comma), art. 2, n. 3 e legge 2 febbraio 1911, n. 70, art. 13).

In vigore dal 6 ago 1913
Una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli per il 1905 per le provincie di Cagliari e di Sassari è assegnata alle Casse ademprivili istituite nelle Provincie stesse, costituite in ente morale autonomo ed incaricate, ai termini della legge 10 novembre 1907, n. 844 (testo unico), di tener luogo e compiere gli uffici delle Casse provinciali di credito agrario create con la legge 15 luglio 1906, n. 383. Tale somma sarà, su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, mercè anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 3,50 per cento entro 25 anni. Alle anticipazioni di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni di cui ai due ultimi comma del precedente .
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(Legge 15 luglio 1906, n. 383, art. 6 (1° e 2° comma), art. 7 (1° e 3° comma); legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, art. 1 (1° e 2° comma), art. 2, n. 3 e legge 2 febbraio 1911, n. 70, art. 13). (Art. 225 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo