Testo unico›Sez. XVI
Art. 230
(Legge 18 giugno 1908, n. 286, art. 2).
In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è inoltre autorizzata a somministrare al tesoro, per fornirla all'Istituto medesimo, la somma dei mutui che potranno occorrere per la costruzione di nuovi ospedali che siano riconosciuti necessari dai Ministeri dell'interno e del tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.
Ciascuno di tali mutui sarà estinguibile entro il periodo di 50 anni.
Per i detti mutui, e solo nel caso di comprovata insufficienza di mezzi per l'Istituto, debitamente riconosciuta dai Ministeri dell'interno e del tesoro, il contributo dello Stato può essere aumentato fino alla concorrenza della somma, da determinarsi annualmente con la legge di bilancio, occorrente pel pagamento delle annualità di estinzione dei mutui stessi, comprensive degl'interessi e della quota di ammortamento.
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