Testo unicoSez. XVI

Art. 231

(Legge 18 giugno 1908, n. 286, art. 3).

In vigore dal 6 ago 1913
Le annualità per la estinzione dei mutui autorizzati con i due precedenti , saranno pagate dal tesoro alla Cassa di depositi e prestiti, portandole in diminuzione degli assegni e dei contributi da corrispondersi all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, giusta l' della legge 31 maggio 1900, numero 211, e gli della legge 8 luglio 1903, n. 321.
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(Legge 18 giugno 1908, n. 286, art. 3). (Art. 231 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo