Testo unico›Sez. XVI
Art. 231
(Legge 18 giugno 1908, n. 286, art. 3).
In vigore dal 6 ago 1913
Le annualità per la estinzione dei mutui autorizzati con i due precedenti , saranno pagate dal tesoro alla Cassa di depositi e prestiti, portandole in diminuzione degli assegni e dei contributi da corrispondersi all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, giusta l' della legge 31 maggio 1900, numero 211, e gli della legge 8 luglio 1903, n. 321.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-231