Testo unicoSez. XX

Art. 236

(Legge 21 luglio 1911, n. 773, articoli 1 e 2).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, ai termini della legge 21 luglio 1911, n. 773, ad anticipare al tesoro, per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni, la somma di L. 3.700.000, la quale sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1911-912. Sarà pure iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario suddetto un capitolo speciale per imputarvi le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per le spese autorizzate dalla anzidetta legge. L'anticipazione di cui al primo comma di questo articolo è estinguibile in quindici annualità uguali posticipate, di L. 332.782,07 ciascuna, comprendenti capitale ed interesse al saggio del 4 per cento pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1913 al 1927. Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1912, sarà corrisposto il solo interesse, nell'anzidetta misura, dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo. La somma occorrente per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti le quindici annualità e gli anzidetti interessi, sarà inscritta, con decreto del ministro del tesoro, nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, a cominciare dall'esercizio 1911-912.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-236

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(Legge 21 luglio 1911, n. 773, articoli 1 e 2). (Art. 236 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo