Testo unicoSez. XXI

Art. 238

(Legge 8 giugno 1911, n. 550, articoli 3 e 4, 1° comma e legge 6 luglio 1912, n. 803, articolo unico).

In vigore dal 6 ago 1913
Per provvedere all'acquisto del campo sperimentale di Rieti, ed alla sistemazione completa del medesimo in servizio della R. stazione di granicoltura, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a mutuare alle condizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di L. 155.000. Per provvedere al pagamento degli interessi annuali del prestito di L. 155.000, della quota di ammortamento in 35 anni, nonché alle spese d'impianto e di funzionamento di altri campi sperimentali, sarà aumentato di L. 31.200 il capitolo 128 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1910-911 e il capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.
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(Legge 8 giugno 1911, n. 550, articoli 3 e 4, 1° comma e legge 6 luglio 1912, n. 803, articolo unico). (Art. 238 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo