Testo unico›Sez. XX
Art. 237
(Legge 30 giugno 1912, n. 729, articoli 1 e 2).
In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, ai termini della legge 30 giugno 1912, n. 729, ad anticipare al tesoro, per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni, la somma di L. 4.000.000, la quale sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913.
Sarà pure inscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario suddetto un capitolo speciale per imputarvi le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per le spese autorizzate dall'anzidetta legge.
L'anticipazione di cui al primo comma di questo articolo è estinguibile in quindici annualità posticipate di L. 359.764,40 ciascuna, comprendenti capitale e interesse al saggio del quattro per cento e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1914 al 1928.
Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1913 sarà corrisposto il solo interesse, nell'anzidetta misura, dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.
Con decreto del ministro del tesoro sarà inscritta nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914 la somma occorrente per il pagamento alla Cassa dei depositi e prestiti degli anzidetti interessi. A decorrere dall'esercizio finanziario 1914-915 sarà inscritta nel bilancio medesimo la somma per l'estinzione delle predette 15 annualità posticipate.
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