Testo unico›Sez. XXIV
Art. 242
(Legge 18 luglio 1911, n. 836, articoli 5 (3° comma) e 6 e legge 26 maggio 1912, n. 506, art. 1).
In vigore dal 6 ago 1913
Ove dovesse farsi ricorso alle anticipazioni di cui all'articolo precedente le corrispondenti somme saranno con decreto del ministro del tesoro, di concerto coi ministri interessati, versate dalla Cassa depositi e prestiti nella tesoreria centrale del Regno ed inscritte in apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata, distintamente per ogni edificio, e, contemporaneamente, verranno assegnate in dotazione a speciali capitoli della parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per essere erogate nelle costruzioni autorizzate dal precedente articolo.
Il Governo del Re è autorizzato a vendere gli immobili attualmente occupati da amministrazioni e da uffici dipendenti dai Ministeri indicati nell'articolo precedente che si renderanno disponibili in seguito alla costruzione di nuovi edifici di cui ai numeri 1 a 6 del precedente articolo, e che non saranno più ritenuti necessari per uso o servizi governativi.
Le somme che saranno ricavate dalle predette vendite di stabili ed i contributi dovuti dal Comune per la costruzione e per la sistemazione stradale nelle zone del piano regolatore approvato con Regio decreto 29 agosto 1909, n. 1024, dovranno versarsi al tesoro per essere iscritte in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata.
Qualora alla spesa di costruzione degli edifici di cui all'articolo precedente si provveda con anticipazioni della Cassa dei depositi e prestiti, le somme anzidette verranno portate in aumento agli stanziamenti di cui è cenno nell'ultimo comma del precedente articolo, dovendo le somme stesse essere integralmente destinate alla riduzione dei mutui concessi dalla Cassa predetta a favore del Ministero al cui servizio i fabbricati ceduti o le aree occupate erano assegnate.
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