Testo unico›Sez. XXVI
Art. 245
(Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 2).
In vigore dal 6 ago 1913
Le somme delle anticipazioni di cui al precedente , saranno dalla Cassa depositi e prestiti versate in tesoreria nelle epoche che saranno indicate di volta in volta, e contemporaneamente inscritte, con decreto del Ministero del tesoro, nel bilancio dell'entrata alla categoria «movimento di capitali» e in apposito capitolo della categoria «movimento di capitali» dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per esser messe a disposizione di quell'Amministrazione per le anticipazioni autorizzate dal precedente .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-245