Testo unicoSez. XXVI

Art. 245

(Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 2).

In vigore dal 6 ago 1913
Le somme delle anticipazioni di cui al precedente , saranno dalla Cassa depositi e prestiti versate in tesoreria nelle epoche che saranno indicate di volta in volta, e contemporaneamente inscritte, con decreto del Ministero del tesoro, nel bilancio dell'entrata alla categoria «movimento di capitali» e in apposito capitolo della categoria «movimento di capitali» dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per esser messe a disposizione di quell'Amministrazione per le anticipazioni autorizzate dal precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-245

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(Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 2). (Art. 245 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo