Testo unico›Sez. II
Art. 250
(Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 14 e legge 15 luglio 1911, n. 755, art. 9).
In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad accordare mutui sino alla somma di 10 milioni di lire all'Istituto cooperativo per le case degl'impiegati in Roma, alle condizioni, nei termini e con le garanzie stabilite nel Capo IX del regolamento per l'esecuzione della legge 11 luglio 1907, n. 502, approvato con R. decreto 12 marzo 1908, n. 151.
La stessa Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di cui al precedente comma per una somma complessiva di 10 milioni di lire mutui occorrenti per la prosecuzione della costruzione degli edifici ad uso d'abitazione degl'impiegati dello Stato in Roma. I mutui saranno dati in aggiunta a quelli concessi come al precedente comma in due rate di cinque milioni di lire ciascuna, e alle condizioni, nei termini e con le garanzie di cui al comma stesso. La prima rata, quando sia dimostrato d'avere impegnato nelle costruzioni i 10 milioni di cui al primo comma, e la seconda saranno somministrate in base a speciali concessioni date con decreti Ministeriali, sentito il Consiglio dei ministri.
Lo statuto dell'Istituto è approvato con decreto Reale.
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