Testo unicoSez. XXVI

Art. 244

(Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 1).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per un valore capitale non superiore a L. 400.000, destinate a provvedere ad urgenti lavori di bonifica di parte delle aree fabbricabili ed al compimento di lavori stradali e di fognatura nella concessione italiana in Tientsin (Cina). Dette anticipazioni saranno concesse all'interesse del 4% annuo e rimborsabili in 30 annualità a partire dal 1° gennaio successivo alla data delle eseguite somministrazioni. Sulle somme dalla Cassa depositi e prestiti somministrate nel corso dell'anno sarà corrisposto il solo interesse nell'anzidetta misura dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.
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(Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 1). (Art. 244 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo