Testo unicoSez. XXII

Art. 239

(Legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 9).

In vigore dal 6 ago 1913
Il tesoro dello Stato è autorizzato a rendersi cessionario dell'indennità dovuta dalla Cina alle missioni ed ai cittadini, in conformità del protocollo di pace firmato a Pechino il 7 settembre 1901. Con decreto del ministro del tesoro saranno, caso per caso, approvate le singole cessioni e sarà determinato l'importo del valore attuale di ognuna delle indennità cedute, il quale potrà essere anticipato al tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti al saggio d'interesse stabilito per i mutui della Cassa stessa e l'ammortamento di esso avrà una durata corrispondente a quella delle indennità predette, salva la facoltà al tesoro di estinguere in anticipazione, in tutto od in parte, il residuo debito verso la Cassa. Nel decreto di approvazione della cessione della quota d'indennità assegnata all'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani sarà determinata la somma che questa dovrà destinare, con norme da stabilirsi, ad erigere ospedali o infermerie nelle località estere più frequentate da italiani, che saranno indicate dal Governo. La direzione generale del tesoro pubblicherà nella Gazzetta ufficiale del Regno l'elenco dei privati beneficiari di quote d'indennità cinesi da essa riconosciuti. Decorso un anno dalla pubblicazione nessuna opposizione o reclamo, per qualsiasi ragione, sarà ammesso contro l'elenco medesimo, e la designazione dei privati intestatari, nonché la ripartizione delle quote saranno definitive a tutti gli effetti giuridici. Le annualità delle indennità cedute verranno iscritte nel bilancio dell'entrata in aggiunta a quella dovuta dalla Cina al Governo per spese militari e per la Legazione, mentre l'annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti, in corrispondenza alle somme anticipate, sarà iscritta in apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro e pagata non più tardi del 25 giugno di ciascun anno. Nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa verranno istituiti due capitoli: l'uno destinato ad accogliere le anticipazioni che eventualmente farà la Cassa depositi e prestiti, e l'altro destinato pel pagamento del valore attuale delle indennità cedute.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-239

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(Legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 9). (Art. 239 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo