Testo unicoSez. XXIV

Art. 241

(Legge 18 luglio 1911, n. 836, articoli 1, 2 lettera c) e 3 e legge 26 maggio 1912, n. 506, art. 1).

In vigore dal 6 ago 1913
Le anticipazioni che eventualmente potranno richiedersi alla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi delle leggi 18 luglio 1911, n. 336 e 26 maggio 1912, n. 506, per la costruzione degli edifici da destinarsi a sede: 1° del Ministero dell'interno; 2° del Ministero della pubblica istruzione; 3° del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; 4° del Ministero della marina, con attigua caserma pel distaccamento del corpo R. equipaggi; 5° della Corte dei conti (Ministero del tesoro); 6° del locale ad uso di esami (Ministero delle finanze); 7° della Facoltà medica della R. Università di Roma, verranno concesse alle migliori condizioni generali, che per le contrattazioni di mutui saranno stabilite per l'anno in cui sarà iniziata la costruzione dei fabbricati ed, in ogni caso, all'interesse annuo non superiore al 4 per cento. Costruito ogni edificio e riconosciuto idoneo all'uso pel quale fu eretto, e, ad ogni modo, non più tardi di 6 anni dall'inizio delle opere, verrà liquidato il corrispondente debito dello Stato per somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti ed interessi relativi capitalizzati di anno in anno e l'ammontare complessivo di esso, a principiare dal 1° gennaio dall'anno successivo, verrà trasformato in un mutuo da estinguersi in 35 annualità fisse al saggio anzidetto. L'importo di ogni annualità dovrà essere pagato alla Cassa mutuante entro il 31 dicembre di ogni anno, e la somma all'uopo necessaria sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero all'uso del quale dovrà l'edificio costruito servire.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-241

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo