Testo unicoSez. XXV

Art. 243

(Legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 1 (2° comma) e art. 5).

In vigore dal 6 ago 1913
Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici, nonché per quella delle case per l'abitazione nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi degli impiegati dello Stato, colà residenti per ragioni di ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra, e di case economiche in Messina, di cui alle lettere b) e c) dell' della legge 28 luglio 1911, n. 842, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per un importo non eccedente la somma di L. 10.000.000 all'interesse normale stabilito dal ministro del tesoro per i mutui a Comuni, Provincie e Consorzi. Le somme anticipate, coi relativi interessi, saranno rimborsate, mediante stanziamento della spesa nel bilancio del Ministero del tesoro, sui fondi dell'addizionale il cui termine stabilito dall' della legge 12 gennaio 1909, n. 12, modificata dalla legge 27 giugno 1909, n. 411, è prorogato di 10 anni con l' della citata legge 28 luglio 1911, n. 842.
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(Legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 1 (2° comma) e art. 5). (Art. 243 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo