Testo unico›Sez. XXVI
Art. 246
(Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 3).
In vigore dal 6 ago 1913
Le somme che annualmente la concessione italiana di Tientsin sarà tenuta a corrispondere per il rimborso delle anticipazioni di cui al precedente , ed i relativi interessi, saranno inscritte al bilancio dell'entrata nella categoria «movimento di capitali» ed in corrispondenza uguali somme saranno stanziate nel bilancio del Ministero degli affari esteri pure alla stessa categoria «movimento di capitali» per provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti delle annualità di ammortamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-246