Testo unicoSez. XXVI

Art. 248

(Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 5).

In vigore dal 6 ago 1913
Sino a completa estinzione del debito, le somme rappresentanti le annualità comprensive delle quote di ammortamento e di interessi costituiranno la prima assegnazione da farsi in ciascun anno nel bilancio passivo della concessione italiana in Tientsin.
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