Testo unicoTitolo V

Art. 253

(Legge 11 giugno 1896, n. 461, art. 5; legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2 e R. decreto 11 luglio 1904, n. 337, art. 5; legge 17 marzo 1907, n. 74, art. 2; testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 26; legge 30 maggio 1909, n. 280, articolo unico e legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 4).

In vigore dal 1 set 1999
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 284

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-253

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(Legge 11 giugno 1896, n. 461, art. 5; legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2 e R. decreto 11 luglio 1904, n. 337, art. 5; legge 17 marzo 1907, n. 74, art. 2; testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 26; legge 30 maggio 1909, n. 280, articolo unico e legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 4). (Art. 253 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo