Art. 1

In vigore dal 6 ago 1913
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto l' della legge 11 dicembre 1910, n. 855, che dà facoltà al Nostro Governo di raccogliere e coordinare in testo unico, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti e il Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nelle varie leggi generali e speciali riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, degli Istituti di previdenza e delle altre gestioni affidate alla Cassa medesima, nonché le disposizioni contenute nella legge stessa; Veduto l' dell'altra legge 18 giugno 1911, n. 543, che dà facoltà di comprendere nel coordinamento del testo unico anche le disposizioni contenute nella legge stessa e in quelle altre che fossero approvate durante la compilazione del testo unico medesimo; Sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, e degli Istituti di previdenza; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per gli affari del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza, visto d'ordine Nostro dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno e dal ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1913. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-rd-1

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