Testo unico›Sez. XVIII
Art. 233
(Legge 17 luglio 1910, n. 548, articoli 1, 2, 3).
In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni, fino al limite della somma di L. 1.600.000, al Ministero di agricoltura, industria e commercio in corrispondenza alla maggiore assegnazione per la costruzione di un edificio per collocarvi tutti gli uffici centrali del Ministero stesso.
L'anticipazione sarà rimborsata in dieci annualità eguali, comprensive ciascuna del capitale e degli interessi 4 per cento, a cominciare nell'esercizio successivo a quello nel quale l'edificio sarà dichiarato abitabile. Nel capitale si comprenderanno anche gli interessi capitalizzati dal giorno della somministrazione del denaro al 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui verrà corrisposta la prima annualità.
Le somme ricavate dall'anticipazione saranno imputate in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata; una somma corrispondente sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio sul capitolo già esistente per la costruzione dell'edificio suddetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-233