Testo unicoSez. XIX

Art. 234

(Legge 17 luglio 1910, n. 492, art. 9, 1°, 2° e 3° comma).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni alla Camera agrumaria di Messina alle condizioni normali e nei limiti della somma di due milioni di lire conferitale dal tesoro dello Stato, per gli scopi di cui all' della legge 17 luglio 1910, n. 492 in dieci assegnazioni annuali di L. 200.000 ciascuna a cominciare dall'esercizio 1913-914. La gestione della detta somma è affidata al Banco di Sicilia. Le norme e le condizioni per le anticipazioni della Cassa dei depositi e prestiti e per la gestione predetta sono determinate dal ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro, sentito il Banco di Sicilia.
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(Legge 17 luglio 1910, n. 492, art. 9, 1°, 2° e 3° comma). (Art. 234 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo