Testo unicoSez. XVI

Art. 229

(Legge 18 giugno 1908, n. 286, art. 1).

In vigore dal 6 ago 1913
Il mutuo di L. 11.400.000, che la Cassa dei depositi e prestiti è stata autorizzata dalla legge 18 giugno 1908, n. 286, a somministrare al tesoro dello Stato per fornirlo all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alla conversione ed alla unificazione dei debiti nonché alle necessità di Cassa, è estinguibile in 50 anni. Al pagamento degl'interessi del detto mutuo contribuirà annualmente lo Stato, nella misura di un ottavo della quota d'interessi corrispondente al saggio normale, rimanendo la restante quota di interessi e l'intera quota di ammortamento del mutuo a carico dell'Istituto assuntore.
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(Legge 18 giugno 1908, n. 286, art. 1). (Art. 229 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo