Testo unicoSez. XV

Art. 228

(Legge 14 luglio 1907, n. 537, articoli 3 e 5 e legge 4 giugno 1911 n. 486, articoli 1 e 7).

In vigore dal 6 ago 1913
Le somme che occorressero in ogni esercizio, oltre lo stanziamento di L. 6.000.000 di cui all' della legge 4 giugno 1911, n. 486 per l'esecuzione della detta legge concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza italiana, verranno anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti e portate in aumento a quelle già anticipate dalla Cassa stessa in virtù dell' della legge 14 luglio 1907, n. 537. Le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti verranno imputate, mediante decreto del ministro del tesoro, ad un capitolo speciale del bilancio dell'entrata, ed inscritte contemporaneamente in un capitolo speciale del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Allorquando tutti i veterani inscritti avranno conseguito il massimo assegno di L. 360, e la spesa annuale sarà rientrata nei limiti dello stanziamento di bilancio di L. 6.000.000, le economie che si verificheranno in ogni esercizio sullo stanziamento stesso, saranno versate alla Cassa dei depositi e prestiti in estinzione di tutte le anticipazioni che avrà fatte, e in pagamento dei relativi interessi al saggio che sarà annualmente stabilito dal ministro del tesoro.
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(Legge 14 luglio 1907, n. 537, articoli 3 e 5 e legge 4 giugno 1911 n. 486, articoli 1 e 7). (Art. 228 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo