Testo unicoSez. XIII

Art. 226

(Legge 29 luglio 1906, n. 446, artico unico, ed annessa convenzione art. 2).

In vigore dal 6 ago 1913
Il mutuo di L. 200.000, fatto dalla Cassa dei depositi e prestiti alla Repubblica di San Marino all'interesse annuo del 4 per cento netto, è ammortizzabile in 50 annualità di L. 9310,04. Tali annualità vengono alle rispettive scadenze versate dalla Repubblica di San Marino al tesoro italiano, il quale le riscuote a entrate del bilancio, e provvede, con apposito stanziamento nel lancio della spesa, a corrisponderle alla Cassa dei depositi e presti. La Repubblica di San Marino concede al tesoro italiano, per corresponsione delle annualità di cui sopra, e fino a concorrenza del loro ammontare, la garanzia del canone daziario che l'Italia ad essa corrisponde attualmente a termini degli della convenzione 28 giugno 1897, o avesse a corrispondere in seguito, e in quanto potesse occorrere, anche la garanzia della propria imposta fondiaria.
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(Legge 29 luglio 1906, n. 446, artico unico, ed annessa convenzione art. 2). (Art. 226 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo