Testo unicoSez. XIV

Art. 227

(Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 21 (1° e 2° comma) e legge 15 luglio 1911, n. 755, art. 5 (1° e 3° comma).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 6.000.000, ammortizzabile in 35 anni, per il completamento dei lavori concernenti la sistemazione della zona monumentale di Roma. La spesa per l'annualità di estinzione della anticipazione suddetta fissata in L. 300.000 comprensiva dell'ammortamento e degli interessi, già posta per L. 200.000 a carico dello Stato e per lire 100.000 a carico del comune di Roma, è, in virtù dell' della legge 13 luglio 1911, n. 755, assunta per intero dallo Stato e iscritta nel bilancio per la spesa del Ministero della pubblica istruzione e pagata a rate semestrali anticipate.
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