Testo unico›Sez. XVII
Art. 232
(Legge 7 luglio 1910, n. 402, articoli 1, 2 e 4).
In vigore dal 6 ago 1913
Per il rimborso dell'anticipazione di L. 3.800.000 fatta, in esecuzione della legge 7 luglio 1910, n. 402, per provvedere all'acquisto, adattamento e arredamento di due palazzi ad uso di sede delle Regie ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli, dalla Cassa dei depositi e prestiti, all'interesse del 4 per cento annuo e rimborsabile in 10 annualità, sarà stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro, alla categoria «Movimento di capitali», per 10 esercizi consecutivi a cominciare da quello 1911-912, la somma di lire 468.505,59, da pagarsi alla Cassa stessa il 15 di luglio di ognuno dei suddetti esercizi finanziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-232