Testo unicoSez. VIII

Art. 221

(Legge 17 luglio 1910, n. 491, art. 16).

In vigore dal 6 ago 1913
Il Governo del Re è autorizzato ad estendere le leggi di bonificazione dell'Agro romano alle zone di territori di altri Comuni finitimi con l'Agro stesso, per la superficie che, secondo il parere della Commissione centrale di vigilanza per l'Agro romano, sarà giudicata necessaria ad un razionale integramento delle opere di bonifica igienica, idraulica ed agraria.
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(Legge 17 luglio 1910, n. 491, art. 16). (Art. 221 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo