Art. 221 · (Legge 17 luglio 1910, n. 491, art. 16).
Testo unicoSez. VIII

Art. 221

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(Legge 17 luglio 1910, n. 491, art. 16).

In vigore dal 6 ago 1913
Il Governo del Re è autorizzato ad estendere le leggi di bonificazione dell'Agro romano alle zone di territori di altri Comuni finitimi con l'Agro stesso, per la superficie che, secondo il parere della Commissione centrale di vigilanza per l'Agro romano, sarà giudicata necessaria ad un razionale integramento delle opere di bonifica igienica, idraulica ed agraria.
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