Testo unicoCapo IIISez. I

Art. 209

(Legge 22 luglio 1894, n.339, articoli 1 e 3 dell'allegato M).

In vigore dal 6 ago 1913
La somma anticipata al tesoro dello Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti pel pagamento delle pensioni, ai termini dell' della legge 15 giugno 1893, n. 279, fino a tutto l'esercizio l894-895, aumentata degli interessi accumulati al 4 per cento netto durante gli esercizi 1895-896 e 1896-897, le è rimborsata a cominciare dall'esercizio 1897-898 mediante una annualità fissa di L. 5.000.000 pagabile in rate semestrali posticipate, nette da ogni tassa, per tanto tempo quanto occorre per la completa estinzione del credito, computato un saggio d'interesse del 4 per cento netto.
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