Testo unico§ VII

Art. 204

(Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 3).

In vigore dal 6 ago 1913
A favore della Cassa dei depositi e prestiti per il pagamento della quota di ammortamento di cui al precedente , provvederà direttamente ed irrevocabilmente fino alla concorrenza del credito spettante a ciascun Comune la direzione generale del demanio. I Comuni non sono tenuti a prestar garanzia alla Cassa depositi e prestiti se non per la differenza eventuale tra la somma ad essi attribuita a norma dell' e l'ammontare della quota annuale di ammortamento pel mutuo contratto.
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(Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 3). (Art. 204 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo