Testo unico§ VII

Art. 205

(Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 4).

In vigore dal 6 ago 1913
La quota d'interesse spettante ai Comuni che non avessero a contrarre mutui per gli scopi prefissi nella legge 27 giugno 1912, numero 766, sarà dalla direzione generale del demanio conteggiata od impiegata a l'acquisto di rendita intestata a ciascun Comune, con il vincolo che la somma relativa non potrà essere erogata se non ai fini della detta legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-205

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 4). (Art. 205 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo