Testo unico›§ VII
Art. 205
(Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 4).
In vigore dal 6 ago 1913
La quota d'interesse spettante ai Comuni che non avessero a contrarre mutui per gli scopi prefissi nella legge 27 giugno 1912, numero 766, sarà dalla direzione generale del demanio conteggiata od impiegata a l'acquisto di rendita intestata a ciascun Comune, con il vincolo che la somma relativa non potrà essere erogata se non ai fini della detta legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-205