Testo unico§ VII

Art. 208

(Legge 27 dicembre 1903, n. 502, articoli 1 e 2; legge 19 luglio 1906, n. 364, art. 1, 2° comma).

In vigore dal 6 ago 1913
È stabilito in 50 anni, in base alla legge 19 luglio 1906, n. 364, mantenuto fermo il beneficio fino al 1912 della riduzione delle annualità di cui al 2° comma del presente articolo, l'ammortamento del prestito autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti per trasformare i seguenti debiti: a) il residuo del prestito di L. 4.946.697,27 concesso ai sensi della legge 27 dicembre 1903, n. 502, con ammortamento in 50 anni all'interesse del 4,50 per cento, per la trasformazione di altri mutui che la provincia di Napoli aveva verso la Cassa stessa al 31 dicembre 1902; b) il residuo del prestito di L. 853.000 concesso, come sopra, con ammortamento in 50 anni al saggio ordinario d'interesse, alla Provincia medesima per colmare i disavanzi del bilancio a tutto l'esercizio 1903. Per gli anni 1903 e successivi nei quali è devoluta nei limiti dell' della legge 7 luglio 1902, n. 290, al fondo per il risanamento della città di Napoli la sovrimposta provinciale sui fabbricati attualmente in proprietà o che per il compimento dell'opera diverranno proprietà della Società per il risanamento, l'annualità complessiva dovuta dalla Provincia alla Cassa dei depositi e prestiti è ridotta in base all' della legge 27 dicembre 1903 predetta di L. 100.000 da capitalizzarsi ed estinguersi insieme coi relativi interessi, accrescendo del correlativo importo le successive annualità.
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