Testo unico§ VII

Art. 195

(Legge 20 luglio 1897, n. 321, art. 3).

In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento dei mutui autorizzati con la legge 20 luglio 1897, n. 321, sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Scansano in lire 56.598.25 per trasformare il residuo al 31 dicembre 1896 del prestito 6 novembre 1882 di lire 90.000, e in lire 105.031,79, per dimissione di debiti e per saldare la spesa dell'edificio scolastico e di lavori edilizi, è stabilito in 50 annualità, al saggio del 2,50 per cento con la garanzia di delegazioni sulla sovrimposta fondiaria. La differenza tra l'interesse a carico del Comune e quello normale dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti è corrisposto dallo Stato con l'assegnazione di lire 3032,88 nel bilancio del Ministero dell'interno a cominciare dall'esercizio 1897-98.
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