Art. 196 · (Legge 23 agosto 1900, n. 315, art. 1).
Testo unico§ VII

Art. 196

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(Legge 23 agosto 1900, n. 315, art. 1).

In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento del mutuo di L. 675.000 autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 23 agosto 1900, n. 315, a favore del comune di Comacchio, è stabilito in 50 annualità al tasso normale. L'ammortamento del capitale comincierà a decorrere soltanto dall'undecimo anno. Gli interessi annuali del mutuo graveranno per due terzi sul bilancio del Comune e per un terzo sul bilancio del Ministero dell'interno.
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