Art. 191 · (Legge 5 luglio 1908, n. 351, art. 1 ed annessa convenzione, art. 5).
Testo unico§ VII

Art. 191

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(Legge 5 luglio 1908, n. 351, art. 1 ed annessa convenzione, art. 5).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli, alle condizioni più favorevoli fra le normali, mutui fino alla concorrenza di L. 5.000.000 per la costruzione di edifici per le scuole elementari.
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