Testo unico§ VII

Art. 184

(Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 13 ed allegato C, art. 1).

In vigore dal 6 ago 1913
Il mutuo concesso al comune di Roma, per conto dell'Istituto delle case popolari, ai termini dell' della legge 11 luglio 1907, n. 502, per l'anticipazione della somma di L. 3.000.000 assegnata all'Istituto predetto dall'Amministrazione comunale, è estinguibile in dieci annualità di L. 300.000 ognuna, garantite sull'anticipazione dello Stato al Comune, stabilita dall' della detta legge.
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(Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 13 ed allegato C, art. 1). (Art. 184 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo