Art. 184 · (Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 13 ed allegato C, art. 1).
Testo unico§ VII

Art. 184

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(Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 13 ed allegato C, art. 1).

In vigore dal 6 ago 1913
Il mutuo concesso al comune di Roma, per conto dell'Istituto delle case popolari, ai termini dell' della legge 11 luglio 1907, n. 502, per l'anticipazione della somma di L. 3.000.000 assegnata all'Istituto predetto dall'Amministrazione comunale, è estinguibile in dieci annualità di L. 300.000 ognuna, garantite sull'anticipazione dello Stato al Comune, stabilita dall' della detta legge.
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