Testo unico›§ VII
Art. 181
(Legge 24 dicembre 1896, n. 551, articoli 1, 5, 2, 1º comma).
In vigore dal 6 ago 1913
Sono ammortizzabili in 50 anni i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini della legge 24 dicembre 1896, n. 551, alle provincie ed ai comuni della Sicilia e della Sardegna ed ai comuni delle isole d'Elba e del Giglio per dimettere debiti portanti un interesse non superiore al 4 per cento, e per trasformare, mantenendo fermi i saggi della confessione originaria, i mutui di favore concessi dalla Cassa medesima ad un interesse inferiore al 4 per cento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-181