Testo unico§ VII

Art. 181

(Legge 24 dicembre 1896, n. 551, articoli 1, 5, 2, 1º comma).

In vigore dal 6 ago 1913
Sono ammortizzabili in 50 anni i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini della legge 24 dicembre 1896, n. 551, alle provincie ed ai comuni della Sicilia e della Sardegna ed ai comuni delle isole d'Elba e del Giglio per dimettere debiti portanti un interesse non superiore al 4 per cento, e per trasformare, mantenendo fermi i saggi della confessione originaria, i mutui di favore concessi dalla Cassa medesima ad un interesse inferiore al 4 per cento.
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(Legge 24 dicembre 1896, n. 551, articoli 1, 5, 2, 1º comma). (Art. 181 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo