Testo unico›§ VI
Art. 176
(Leggo 13 luglio 1910, n. 467, articoli 4 (1°, 2°, 3º, 4° e 5º comma), 5 (2° comma) e legge 13 aprile 1911, n. 311, art. 14).
In vigore dal 6 ago 1913
A carico dello Stato sarà corrisposto alle provincie di Avellino e di Potenza, ai comuni di Baronisi, Calvanico e Laviano, in provincia di Salerno, ed ai Comuni di cui all' della legge 13 luglio 1910, n. 467, per le rate di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati scadute e da scadere nel periodo di cinque anni dalla data del terremoto del 7 giugno 1910, la differenza fra l'ammontare dei tributi riscossi nel 1909 e quelli applicati nel periodo medesimo in seguito agli sgravi di cui nella legge predetta. Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.
Le rate 3ª, 4ª, 5ª e 6ª dell'imposta erariale e della sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati e sui terreni per l'anno 1910, sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in 24 rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1912 al 1915.
Le quote di sovrimposte sospese e non sgravate che siano vincolate a favore della Cassa dei depositi e prestiti o della sezione autonoma di credito comunale e provinciale saranno ripartite, col carico dei relativi interessi, in 24 rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1912 al 1915.
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare ai Comuni di cui al primo comma del presente articolo ed alle provincie di Avellino, Salerno e Potenza, le somme corrispondenti alle sovrimposte 1910, delle quali rimane sospesa la riscossione, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.
Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà iscritto apposito capitolo di spesa straordinaria.
Per le anticipazioni di cui sopra non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, nè il decreto Reale di autorizzazione prescritto dal precedente .
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