Testo unico§ VI

Art. 177

(Legge 13 luglio 1910, n. 467, articoli 5 (1° comma), 6 e 8 e legge 13 aprile 1911, n. 311 art 6).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni di cui al primo comma del precedente , ed al comune di Candela, in provincia di Foggia, danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 ed ai Comuni danneggiati dal terremoto del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la Cassa stessa, sia per riscattare debiti assunti con atri enti o privati fino al 6 giugno 1910. Gli anzidetti Comuni, anche nell'interesse di Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le somme a loro carico necessarie a riparare i danni del terremoto, possono contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti nei limiti strettamente necessari. Questi mutui saranno rimborsabili in 50 anni col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà degl'interessi.
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(Legge 13 luglio 1910, n. 467, articoli 5 (1° comma), 6 e 8 e legge 13 aprile 1911, n. 311 art 6). (Art. 177 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo