Testo unico›§ VI
Art. 171
(Legge 13 luglio 1910, n. 466, articoli 39 (1°, 2° e 3° comma) e 40; legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 8 (ultimo comma) e legge 6 luglio 1912, n. 801, art. 16, 1° comma).
In vigore dal 6 ago 1913
I Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, indicati nell' della legge 12 gennaio 1909, n. 12, che, entro cinque anni dal 21 luglio 1910, abbiano fatto piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni, sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespiti comunali aventi carattere continuativo.
I mutui saranno ammortizzabili in 50 anni e lo Stato contribuirà per metà nel pagamento delle annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, quando i Comuni non possano provvedere alle relative spese con le risorse dei loro bilanci, eventualmente integrate con i proventi dell'addizionale stabilita a favore dei danneggiati dal terremoto di cui al primo comma di questo articolo.
All'atto dell'approvazione del piano o con successivo R. decreto sarà stabilito il limite massimo della somma, che potrà essere chiesta a mutuo ai sensi del 1° comma. Entro tali limiti potranno esser contratti uno o più mutui a seconda delle esigenze dipendenti dallo svolgimento del programma da attuare, debitamente accertate dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.
Contro i decreti Reali che approvano i piani regolatori non è ammesso alcun gravame.
I mutui di cui al presente articolo sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative e tutti gli atti relativi sono del pari esenti dalla tassa di bollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-171