Testo unico§ VI

Art. 172

(Legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 41).

In vigore dal 6 ago 1913
Nello stato di previsione del tesoro per l'esercizio 1910-911 è inscritta la somma di L. 450.000 per provvedere al pagamento della metà a carico dello Stato delle annualità dei mutui di cui all'articolo precedente. Negli esercizi successivi le nuove assegnazioni progressive destinate al medesimo scopo non potranno superare le L. 450.000 annue. La somma non impegnata in ciascun esercizio si porterà in aumento a quella dell'anno seguente.
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(Legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 41). (Art. 172 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo