Testo unico§ VI

Art. 170

(Legge 12 gennaio 1909, n. 12, art. 11, 1° comma).

In vigore dal 6 ago 1913
La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, indicati nell' della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la stessa Cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino a tutto il 1908.
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(Legge 12 gennaio 1909, n. 12, art. 11, 1° comma). (Art. 170 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo