Testo unico§ VI

Art. 165

(Legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 1,2,3, 12 e 94; legge 19 luglio 1906, n. 369, articolo unico; R. decreto 29 luglio 1906, n. 403 art. 1 e legge 14 luglio 1907, n. 538 art. 1, 1° comma).

In vigore dal 6 ago 1913
Per i Comuni delle tre Provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria le rate 5ª e 6ª dell'anno 1905 e quelle del 1906 d'imposta fondiaria e delle relative sovrimposte provinciali e comunali sospese pel terremoto del settembre 1905 in Calabria e non comprese negli sgravi definitivi e negli abbuoni concessi ai contribuenti con imponibile complessivo non superiore a L. 5000, sono ripartite in 48 rate eguali e pagate con quelle a scadere negli anni dal 1907 al 1914. Le quote di sovrimposte sospese o sgravate, vincolate alla Cassa dei depositi e prestiti e alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale a garanzia di mutui, sono ripartite col carico dei relativi interessi, in non più di 48 rate bimestrali uguali e pagate con quelle a scadere a cominciare dall'anno 1907. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione, purchè ne venga garentita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni. Gli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà iscritto apposito capitolo nella spesa straordinaria. Per le anticipazioni di cui al presente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, nè il decreto Reale di autorizzazione. Le disposizioni del presente articolo, meno l'abbuono ai contribuenti con imponibile non superiore a L. 5000, sono estese ai seguenti Comuni della provincia di Messina danneggiati dal terremoto del settembre 1905: Ali, Barcellona, Bauso, Calvaruso, Castrorcale, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Lipari, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Roccavaldina, Rometta, Santa Lucia del Mela, Saponara Villafranca, Spadafora San Martino, Tripi, Valdina e Venetico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-165

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(Legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 1,2,3, 12 e 94; legge 19 luglio 1906, n. 369, articolo unico; R. decreto 29 luglio 1906, n. 403 art. 1 e legge 14 luglio 1907, n. 538 art. 1, 1° comma). (Art. 165 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo