Testo unico§ VI

Art. 164

(Legge 18 agosto 1902, n. 356, articoli 5, 8, 9, 10 e legge 28 marzo 1907, n. 133, articolo unico).

In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento dei prestiti autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Salò allo scopo esclusivo di abilitarlo a compiere le espropriazioni nei limiti del piano regolatore di cui all' della legge 18 agosto 1902, n. 356, ed a favore dello stesso comune di Salò e degli altri Comuni danneggiati del terremoto del 30 ottobre 1901, allo scopo esclusivo di abilitarli a riattare le vie, a riparare e ricostruire fabbricati ed opere pubbliche comunali, è stabilito fino a 35 anni. Al pagamento delle annualità dei prestiti lo Stato contribuisce in ragione di lire 2 sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato. Questi contributi fanno carico ad una somma iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per la durata di 35 anni in lire 24.000 ai sensi della legge 18 agosto 1902, n. 356, succitata, ed all'altra somma di lire 6000 autorizzata in aumento alla prima e iscritta come sopra ai sensi della legge 28 marzo 1907, n, 133. Però nei primi dieci anni il contributo è aumentato fino al 3 per cento e negli ultimi dieci anni diminuito invece fino all'1 per cento, in maniera che complessivamente non superi la misura predetta del 2 per cento per ciascun mutuo e che la media degli stanziamenti da farsi in bilancio nell'intero periodo dei 35 anni, ai sensi della stessa legge 18 agosto 1902, non oltrepassi le indicate cifre. Le eventuali eccedenze sulle predette somme annue rimarranno vincolate fino alla completa estinzione dei mutui anche in garanzia e pagamento dei crediti degli enti sovventori ai privati e della Cassa dei depositi e prestiti per il capitale e per gli accessori. A tali prestiti sono applicabili le disposizioni del precedente , eccettuati i primi quattro comma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-164

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(Legge 18 agosto 1902, n. 356, articoli 5, 8, 9, 10 e legge 28 marzo 1907, n. 133, articolo unico). (Art. 164 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo