Testo unico§ VI

Art. 159

(Legge 13 aprile 1911, n. 311, articoli 3, 4, e 28).

In vigore dal 6 ago 1913
Le Amministrazioni provinciali e comunali delle provincie di Torino, Forlì, Napoli, Salerno, Genova, Parma e Porto Maurizio danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre del 1910, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le spese strettamente necessarie a riparare i danni alle loro opere pubbliche, possono contrarre mutui, estinguibili in 50 anni, con la Cassa dei depositi e prestiti alle condizioni di cui ai precedenti articoli dal 72 all'88. Lo Stato concorrerà, nel pagamento degli interessi in ragione del 50 per cento. Il contributo dello Stato sarà inscritto nel bilancio del Ministero del tesoro. Per l'esecuzione delle opere suddette, l'approvazione dei progetti avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità.
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