Testo unico§ VI

Art. 156

(Legge 7 aprile 1889, n. 6018, serie 3ª, articoli 9 e 11).

In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento dei prestiti autorizzati fino all'importo di lire 200.000 sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore dei comuni di Castellammare Adriatico, Montesilvano, Città Sant'Angelo e Rosciano, nella provincia di Teramo, ed a favore dei comuni di Pescara e Francavilla a Mare in quella di Chieti, agli esclusivi scopi di fare le opere necessarie per ripararne i danni causati dalla inondazione dell'ottobre 1888, o prevenire danni futuri, è stabilito in 25 anni. L'interesse di tali prestiti è corrisposto alla Cassa dei depositi e prestiti, quanto al 3,50 per cento a carico dei Comuni mutuatari, e quanto al rimanente, fino a raggiungere la misura normale, mediante assegnazione fatta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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(Legge 7 aprile 1889, n. 6018, serie 3ª, articoli 9 e 11). (Art. 156 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo