Testo unico›§ VI
Art. 154
(Legge 7 luglio 1901, n. 341, art. 14 legge 3 luglio 1904, n. 313, art. 10 e legge 29 dicembre 1907, n. 810, art. 16).
In vigore dal 6 ago 1913
Le domande pel conseguimento del concorso governativo nel pagamento degli interessi dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici, per mezzo delle prefetture, nel termine perentorio di un anno dalla data dell'infortunio.
Per la presentazione e documentazione di tali domande, di quelle per il conseguimento di mutui e di quelle presentate nel termine perentorio di un anno dal 25 gennaio 1908 per danni causati da frane e da alluvioni avvenute anteriormente alla legge 29 dicembre 1907, n. 810, saranno osservate le norme stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 22 gennaio 1905, n. 116, per l'applicazione della legge 3 luglio 1904, n. 313, e su di esse sarà sentita la Commissione Reale, con sede in Roma, istituita a termini dell' della citata legge 3 luglio 1904 con decreto Reale e composta di cinque membri, i cui poteri si intendono prorogati agli effetti della citata legge del 29 dicembre 1907, n. 810.
Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre, ove ne riconosca il bisogno, modificazioni ed aggiunte al citato regolamento; esse saranno approvate con R. decreto, previo parere del Consiglio di Stato.
La somministrazione dei mutui verrà autorizzata dal Ministero dei lavori pubblici in corrispondenza all'avanzamento delle opere, accertato dal competente ufficio del genio civile mediante appositi certificati.
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