Testo unico›§ VI
Art. 150
(Legge 8 luglio 1903, n. 311, articoli 7, 9 e 10).
In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 8 luglio 1903, n.311, a favore delle Provincie, dei Consorzi di Comuni e di Comuni, per la riparazione e ricostruzione di strade, fabbricati ed opere pubbliche provinciali, consorziali e comunali danneggiate dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1902, è stabilito in un periodo di 35 anni.
Il contributo dello Stato per i mutui di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua iscritta nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio in L. 170,000 per la durata di 35 anni.
Sono estese a tali prestiti le disposizioni dell' meno i comma 1º e 3º.
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