Testo unico§ VI

Art. 150

(Legge 8 luglio 1903, n. 311, articoli 7, 9 e 10).

In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 8 luglio 1903, n.311, a favore delle Provincie, dei Consorzi di Comuni e di Comuni, per la riparazione e ricostruzione di strade, fabbricati ed opere pubbliche provinciali, consorziali e comunali danneggiate dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1902, è stabilito in un periodo di 35 anni. Il contributo dello Stato per i mutui di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua iscritta nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio in L. 170,000 per la durata di 35 anni. Sono estese a tali prestiti le disposizioni dell' meno i comma 1º e 3º.
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(Legge 8 luglio 1903, n. 311, articoli 7, 9 e 10). (Art. 150 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo