Testo unico›§ VI
Art. 148
(Legge 7 luglio 1901, n. 341, articoli 7, 10 (1°, 2°, 3°, 6° e 7° comma), 11 (ultimo comma) e 12, e legge 8 luglio 1903, n. 311, art. 11).
In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 7 luglio 1901, n. 341, a favore dei Consorzi di Comuni e di Comuni per la riparazione e la ricostruzione di strade e fabbricati ed opere pubbliche consorziali e comunali danneggiate dalle alluvioni e frane del 1900 e 1° semestre 1901, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni.
Al pagamento delle annualità di tali prestiti lo Stato contribuisce in ragione di L. 2 per cento sopra ogni 100 lire di capitale iniziale mutuato.
Questi contributi fanno carico ad una somma annua iscritta, ai termini della citata legge 7 luglio 1901, n. 341, nel bilancio Ministero d'agricoltura, industria e commercio in L. 20.000 per la durata di 35 anni, e all'altra somma annua di L. 25.000 iscritta, ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 311, in aumento alla prima, nel bilancio stesso, anche per 35 anni.
Le eventuali eccedenze sulle predette somme annue da inscriversi nel bilancio del predetto Ministero, rimarranno vincolate fino alla completa estinzione dei mutui in garanzia e pagamento dei crediti degli enti ed Istituti sovventori per i capitali e per gli accessori.
La somma consentita a mutuo, se i lavori di riparazione o di ricostruzione risultano già interamente eseguiti all'atto della domanda, può essere dalla Cassa dei depositi e prestiti somministrata su presentazione di un certificato del competente ufficio del genio civile, che attesti la completa esecuzione dei lavori di riparazione o di ricostruzione.
Se invece si tratta di lavori da iniziare o soltanto in parte compiuti all'atto della domanda, la somma consentita a mutuo può essere dalla Cassa dei depositi e prestiti versata per un terzo alla data del contratto di mutuo, e per gli altri due terzi su presentazione del predetto certificato del competente ufficio del genio civile.
Nel caso della somministrazione del mutuo a rate, il contributo dello Stato è commisurato alle somme effettivamente anticipate.
L'ammortamento di tali prestiti comincia dall'anno successivo a quello della somministrazione della prima rata.
Tutti gli atti occorrenti all'esecuzione di quanto sopra sono stesi su carta libera, rilasciati e compilati gratuitamente dai pubblici uffici.
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