Testo unico›§ VI
Art. 155
(Legge 26 luglio 1888, n. 5690, serie 3ª, art. 1).
In vigore dal 6 ago 1913
L'ammortamento del prestito di L. 64.500 autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Campomaggiore allo scopo di abilitarlo a ricostruire nella nuova area del Comune gli edifizi comunali stati distrutti dalla frana del 10 febbraio 1885, è sottoposto alle condizioni tutte indicate nei 1º e 2º comma dell' di questo paragrafo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-155